Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

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In data 31 marzo 2023 è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) delle Istituzioni scolastiche della Lombardia 2023/2025, con relativi allegati.

Il Piano è pubblicato nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”, al seguente indirizzo:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-60-del-31-marzo-2023

 

In data 25 marzo 2021 è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) delle Istituzioni scolastiche della Lombardia 2021/2023, con relativi allegati.

Il Piano è pubblicato nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”, al seguente indirizzo:

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza delle Istituzioni Scolastiche della Regione Lombardia 2021-2023

 

https://usr.istruzionelombardia.gov.it/trasparenza/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/
datil190-2022
Delibera ANAC n.203/2023
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza delle Istituzioni Scolastiche della Regione Lombardia
USR-LOMBARIA-PTPCT-1
Modulo di segnalazione degli illeciti (predisposto da ANAC)
Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Determinazione ANAC n. 6 del 28/04/2015)

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Referente della prevenzione della corruzione:

Compiti del Referente della prevenzione
Fermo restando la piena responsabilità del Responsabile per la prevenzione della corruzione per gli adempimenti che gli competono ai sensi della normativa vigente, i Referenti per la prevenzione della
corruzione, per l’area di rispettiva competenza:
  • sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla legge anticorruzione e successivi provvedimenti attuativi
  • svolgono attività informativa nei confronti del responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera attività ministeriale
  • coadiuvare il Responsabile per la prevenzione della corruzione nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del piano da parte delle strutture e dei dirigenti di afferenza
  • segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione ogni esigenza di modifica del piano, in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero di intervenuti mutamenti nell’operare delle strutture di afferenza
  • osservano le misure contenute nel PTPC (articolo 1, co.14, L. 190/2012)
  • sostituiscono il DS Responsabile della trasparenza, qualora questi non si pronunci in ordine alla richiesta di accesso civico

 

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Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico

Patto di integrità

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Responsabile Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

Nomina_Responsabile_Anagrafe_Stazione_Appaltante

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 Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing

Il sistema dell’Anac per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.
Si ricorda che ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Inoltre, si evidenzia che la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.
Registrando una segnalazione, si ottiene un codice identificativo univoco, “key code”, che dovrà essere utilizzato per “dialogare” con Anac in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.
Tale codice identificativo univoco della segnalazione deve essere conservato con cura il, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

  • Cosa è possibile fare

L’attività di vigilanza anticorruzione dell’Autorità si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un’ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.
L’Autorità, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) », in un’ottica di prevenzione della corruzione, può avviare un’interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione oggetto di segnalazione o disporre l’invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.

  • Cosa NON è possibile fare

L’Autorità in base alla normativa attualmente vigente:

  • NON tutela diritti e interessi individuali;
  • NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime;
  • NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
  • NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante;
  • NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati.

Informazioni su sicurezza e confidenzialità

Grazie all’utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati, il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata sul portale dedicato consente al segnalante di “dialogare” con Anac in modo anonimo e spersonalizzato.
Grazie all’utilizzo di questo protocollo, a partire dall’entrata in funzione del portale, il livello di riservatezza è dunque aumentato rispetto alle pregresse modalità di trattamento della segnalazione.  Per tale motivo si consiglia a coloro che avessero introdotto una segnalazione dopo la data di entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite altri canali (telefono, posta ordinaria, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale), di utilizzare esclusivamente la piattaforma informatica. D’altronde, l’utilizzo della piattaforma informatica garantisce anche una maggiore celerità di trattazione della segnalazione stessa, a garanzia di una più efficace tutela del whistleblower.

È possibile accedere all’applicazione tramite il portale dei servizi ANAC cliccando QUI.

A maggior tutela dell’identità del segnalante, l’applicazione è resa disponibile anche tramite rete TOR al seguente indirizzo. http://bsxsptv76s6cjht7.onion/

Per accedere tramite rete TOR è necessario dotarsi di un apposito browser disponibile al seguente link https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en

La rete TOR garantisce, oltre alla tutela del contenuto della trasmissione, anche l’anonimato delle transazioni tra il segnalante e l’applicazione, rendendo impossibile per il destinatario e per tutti gli intermediari nella trasmissione avere traccia dell’indirizzo internet del mittente (per approfondimenti https://www.torproject.org/ )

 
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